Foglio rosa della patente A: il conducente può portare un passeggero?

di Pietro Maccavino

Chiunque abbia deciso di conseguire la patente A (la patente per la moto che non prevede alcun limite di cilindrata e di potenza può essere conseguita a partire dal 20° anno di età purché si sia in possesso della Patente A2 da almeno due anni: in tal caso, per passare dalla patente A2 alla patente A, è sufficiente sostenere un esame pratico. Se non si è in possesso della patente A2 (la A1 in questo caso non è sufficiente) è comunque possibile conseguire la patente A, ma bisogna aspettare di aver compiuto 24 anni di età. L’esame prevede l’uso di un motociclo di almeno 600cc di cilindrata con potenza di almeno 40 kW.), in passato conosciuta col nome di A3, si è probabilmente posto un problema: posso col foglio rosa, in “luoghi poco frequentati”, portare un passeggero senza incorrere a sanzioni?

 

Ho chiesto delucidazioni prima al responsabile della scuola guida poi ad un agente della polizia stradale i quali asseriscono che vi è il divieto del conducente “autorizzato alla guida” di portare un passeggero. Tale affermazione però non mi ha convinto ed ho pensato bene di aprire il Codice della strada e studiare la questione.

Per dovere di cronaca il Codice della strada ha subito, in materia di patenti, non poche modifiche. Il nostro testo di riferimento è quello aggiornato al 21 marzo 2014 e analizzeremo l’art 122 in materia di “esercitazioni di guida. L’art 122 del cds può essere analizzato, concettualmente,  in due parti: la prima parte ci fornisce la disciplina generale delle esercitazioni di guida, la seconda le sanzioni in cui si può incorrere nel caso in cui si violino i divieti.

 

Il discorso verterà solo sul caso da me posto.

 

Il comma 1 riconosce l’autorizzazione di guida (foglio rosa) a chi abbia superato esami teorici, o qualora non fossero necessari, a chi è nel possesso dei requisiti richiesti per conseguire la patente A. Tale autorizzazione (foglio rosa) è valida per 6 mesi entro i quali l’aspirante può sostenere solo per due volte l’esame pratico.

 

Il comma 2 e il comma 3 e il comma  5 è giusto trattarli assieme. Il c.2 stabilisce che “l’autorizzazione consente all’aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l’estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l’istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità”.  Mentre il c.3 recita agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5”.  Infine il c.5 “ le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati”. E’ chiaro che il comma 2 faccia riferimento ai soggetti autorizzati alla guida, ad esempio di automobili, i quali necessitano, per la natura del mezzo, della vigilanza di un istruttore. Cosa diversa per gli aspiranti alla patente A che, per la natura del mezzo (una moto), non necessitano di un istruttore poiché non sarebbe funzionale la sua presenza anzi financo pericolosa per il conducente. Infatti il comma 3 rinvia al comma 5 e 5bis i quali riconoscono all’aspirante autorizzato (in possesso del foglio rosa) di esercitarsi, senza istruttore, nella pubblica via in qualsiasi momento del giorno, purché “in luoghi poco frequentati”.  Siamo davanti, a mio parere, ad una palese “lacuna” in merito alla questione da me posta. Il legislatore al comma 2 si preoccupa di specificare la figura di “istruttore” o passeggero in veste di istruttore, al comma 3 però precisa che il comma precedente non si applica agli aspiranti alla patente A rinviando al comma 5 il quale da un lato impone solo l’obbligo di esercitarsi in “luoghi poco frequentati” e dall’altro esclude la presenza dell’istruttore ma nulla dice sulla possibilità di portare dietro un passeggero.

 

Analizzando l’altra parte dell’art.122 che si occupa delle sanzioni, il legislatore al comma 7 stabilisce che “chiunque guida senza l’autorizzazione per l’esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore” e al comma successivo aggiunge “chiunque, autorizzato per l’esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335”. Il vuoto legislativo in merito alla questione da me posta trapela anche in materia di sanzioni: il legislatore si preoccupa solo di sanzionare eventuali irregolarità riguardanti gli aspiranti a patenti diverse dalla A, ai quali è applicabile il c.2  e non il c.5 del presente articolo. L’utilizzo della specificazione “a fianco” non è un caso e si traduce in un’esplicita esclusione dal divieto per gli aspiranti alla patente A (moto).

 

Per tali motivi sono convinto che il pubblico ufficiale, nel dubbio, potrebbe irrogare una sanzione anche se risulta difficile specificare a quale sanzione si incorrerebbe qualora un conducente, con foglio rosa della patente A, venisse fermato con un passeggero a bordo. Eventuale ricorso darebbe ragione al conducente sulla base del principio di legalità?

Foglio rosa(1)

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